STATUTO
della
Associazione denominata "CORPO
DEI VOLONTARI GARIBALDINI"
COSTITUZIONE Art.1)
E' costituita nello spirito della Costituzione Repubblicana e nel
rispetto del Codice Civile una Associazione
senza fini di lucro ed in autonomia da partiti e schieramenti politici,
denominata "Corpo dei
Volontari Garibaldini", e può
istituire proprie sedi secondarie e rappresentanze in tutto il
territorio nazionale e fuori da esso.
OGGETTO Art.2)
L'associazione si ispira ai valori garibaldini e risorgimentali.
L’associazione persegue esclusivamente finalità di interesse sociale,
assumendo iniziative atte a focalizzare l’attenzione dell’opinione
pubblica sostenendo, promuovendo e sviluppando iniziative i diversi
settori : assistenza sociale e socio-sanitaria, assistenza sanitaria,
beneficenza, formazione, tutela e valorizzazione della natura e
dell’ambiente, culturale, tutela dei diritti civili, anche svolgendo,
direttamente o indirettamente, attività di raccolta fondi e
finanziamenti, a sostegno delle proprie finalità istituzionali,
rendendo edotta la società civile delle innovazioni e delle opportunità
in ogni settore e, se il caso, coordinarne le sinergie necessarie per il
raggiungimento dell'obiettivo preposto.
In particolare, l’associazione svolge la propria attività nei
seguenti settori:
Tutela dei diritti civili contro le discriminazioni istituzionali Beneficenza Ambiente ed efficienza energetica
Tutelare i diritti e gli interessi individuali e collettivi dei
consumatori e degli utenti ASSOCIATI Art.3)
Gli associati si suddividono in: volontari
ordinari che possono arrivare ad essere graduati di raccordo
volontari onorari graduati onorari di area
volontari anziani che possono arrivare a fare parte del Comando Generale
volontari fondatori componenti il Comando Generale
Più in particolare:
Sono volontari ordinari le persone che avendo compiuto la maggiore età
vengono ammessi nel Corpo, dietro loro richiesta.
Sono volontari onorari le persone che verranno nominati tali dal Comando
Generale, per meriti particolari nel campo del volontariato, della
cultura e della scienza nonché nel campo sociale ed economico.
Sono volontari anziani coloro che, trascorsi cinque anni dalla loro
iscrizione all'associazione, dietro loro domanda, vengano ammessi a tale
categoria dal Comando Generale, anche per meriti acquisiti. Con apposita
delibera e relativo grado possono arrivare a fare parte del Comando
Generale.
La qualifica di Volontario del Corpo si ottiene solamente tramite
domanda da inviare alla Sede Centrale. La domanda si deve considerare
accolta, solo quando il richiedente riceve, tramite lettera, il numero
di matricola.
La qualifica di Volontario può venire meno per i seguenti motivi:
per dimissioni, da comunicarsi per iscritto alla Sede Centrale;
per delibera di sospensione o esclusione del Comando Generale.
Il volontario dimissionario, sospeso e escluso non ha diritto alcuno nel
patrimonio del Corpo.
Sono volontari fondatori i signori Piergiacomo Bernardi, Raoul
Mencherini, Giuliano Giuseppe Romani, vita loro natural durante, salvo
rinuncia. Ciascun volontario fondatore potrà designare, anche per via
testamentaria, persona destinata a subentrare in sua vece
nell’esercizio delle prerogative e dei diritti di cui al presente
statuto; e così in perpetuo. I Volontari fondatori non possono essere
esclusi dall’Associazione.
GESTIONE
DEL CORPO Art.4)
L'associazione è gestita da un Comando Generale composto dai volontari
fondatori e/o volontari anziani all’uopo nominati. Con appositi
Regolamenti il Comando Generale può e deve aggiornare la struttura del
Corpo in modo che lo stesso sia messo in grado di potere rispondere
sempre in modo efficiente e flessibile alle esigenze richieste. Deve
inoltre procedere con apposite ispezioni e prendere i provvedimenti
adeguati in caso di segnalazioni di disfunzioni o irregolarità. . Art.5)
Il Comando Generale al proprio interno deve nominare il Comandante
Generale con funzioni civili di Presidente quale legale rappresentante
della Associazione. La firma legale della Associazione spetta al
Comandante Generale che può sempre essere sostituito da un altro
componente il Comando Generale in caso di sua assenza e impedimento. Art.6)
Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della
maggioranza dei componenti il Comando Generale e le deliberazioni sono
prese a maggioranza dei presenti; Il Comando Generale è presieduto dal
Comandante Generale, in caso di assenza o impedimento dal membro più
anziano. I verbali delle riunioni, trascritti nell'apposito libro
sociale a responsabilità del Comandante Generale sono letti seduta
stante e sottoscritti da tutti i presenti. Art.7)
Al Comando Generale sono conferiti i più ampi ed illimitati poteri per
la gestione ordinaria e straordinaria della associazione. Il Comando
Generale ha pertanto la facoltà di procedere ad acquisti, permute ed
alienazioni di beni strumentali della associazione, di stipulare e ed
utilizzare aperture di credito e finanziamenti di ogni tipo, di
consentire costituzioni, surroghe, postergazioni, cancellazioni e
rinunzie e restituzioni di ipoteche, trascrizioni e annotamento di ogni
specie. Il Comando Generale delibera altresì nelle azioni giudiziarie,
anche in sede di cassazione, su compromessi e transazioni; potrà
nominare arbitri amichevoli compositori, legali, consulenti e periti,
assegnando ad essi a corrispettivo delle prestazioni compensi ed
emolumenti in quei modi e a quelle condizioni che reputerà di fissare.
Per il conseguimento degli scopi sociali può nominare uno o più
procuratori speciali, anche non volontari, determinandone durata e
poteri nonché l'eventuale compenso economico. Le funzioni di
coordinamento dei procuratori spetta collegialmente al Comando Generale.
I procuratori sono tenuti ad operare con impegno e serietà; in caso
contrario il Comando Generale, a suo insindacabile giudizio, può
revocare l'incarico affidato. Art.8)
Il volontario segretario ufficiale, se nominato, tiene aggiornata la
struttura sociale nei modi stabiliti dal Comando Generale, secondo la
normativa vigente, tenendo in perfetta regola i registri; si occupata
altresì della corrispondenza in arrivo e in partenza; provvede
all'aggiornamento del libro volontari, tiene aggiornato lo schedario. Art.9)
Il volontario tesoriere, se nominato, è responsabile della gestione
delle somme di pertinenza dell'associazione da lui riscosse e
affidategli; è tenuto a presentare i conti ad ogni richiesta del
Comando Generale; egli provvede alla tenuta in regola del libro di cassa
e degli altri documenti contabili inerenti a tutto il movimento di
cassa; dovrà versare le somme incassate presso un istituto di credito
indicato dal Comando Generale. Il tesoriere potrà fare pagamenti solo
se autorizzato, anche verbalmente, dal Comando Generale per somme non
superiori a 10.000 euro. Per i pagamenti di somme superiori è
necessaria la delibera del Comando Generale. Dovrà fare vistare al
Comando Generale l'estratto conto mensile dei conti bancari. Art.10)
L’ufficiale economo, se nominato, tiene aggiornato su apposito
registro l'inventario di tutto il materiale sociale, ne sorveglia la
manutenzione e ne è responsabile. Provvede alle piccole spese, per le
quali dispone di un fondo reintegrabile fissato dal Comando Generale. LIBRI
SOCIALI, GESTIONE E BILANCIO DI ESERCIZIO Art.11)
Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Il Comando
Generale provvede entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio alla
compilazione del bilancio consuntivo e preventivo con il conto profitti
e perdite, corredandolo da una relazione.
L'avanzo di gestione, risultante dal bilancio regolarmente approvato, può
essere destinato, su deliberazione del Comando Generale:
ad accantonamento, creando un apposito fondo nel bilancio annuale
denominato avanzi gestione precedenti;
come contributo corrente per gli esercizi successivi al fine di ridurre
i contributi ordinari d'esercizio e/o straordinari, con la stessa
denominazione di cui al punto precedente. Art.12)
Il disavanzo di gestione, risultante dal bilancio regolarmente
approvato, può essere coperto, su deliberazione Comando Generale:
mediante contributi all'uopo destinati;
mediante l'utilizzo di fondi precedentemente costituiti nell'ordine
tassativo che segue:
avanzi gestioni precedenti:
fondo contributi straordinari terzi;
fondo contributi straordinari associati; Art.13)
I libri della associazione sono costituiti:
dal libro verbale del Comando Generale;
dal libro dei volontari, nel quale verranno trascritti tutti i
nominativi dei volontari e relative variazioni;
da tutti gli altri libri e registri obbligatoriamente previsti dalla
normativa di legge. PATRIMONIO Art.14)
Il patrimonio della associazione è costituito:
dai contributi volontari e di quelli straordinari deliberati con lo
scopo di incrementare il patrimonio;
da eventuali donazioni, lasciti e contribuzioni straordinarie di persone
ed enti come fondo contributi straordinari di terzi;
dai risultati derivanti dalla gestione, se non diversamente deliberato
dal Comando Generale come avanzo o disavanzo di gestione;
da ogni altra entrata in conto capitale che concorra ad incrementare il
patrimonio sociale da indicare come fondo contributi straordinari di
terzi o di associati in relazione alla provenienza dell'entrata. SCIOGLIMENTO Art.15)
Nel caso di cessazione della attività per le cause previste dal codice
civile, lo scioglimento è deliberato dal Comando Generale il quale
provvederà alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i
poteri e gli eventuali compensi. Nel caso di scioglimento, per qualsiasi
causa, il patrimonio sarà devoluto in beneficenza ad enti pubblici o
privati od associazioni aventi scopo sociale simile alla presente
associazione. NORME
FINALI
Art.16)
Il presente Statuto può essere modificato con delibera a maggioranza
qualificata dei volontari fondatori e dei volontari anziani. Per quanto
non previsto dal presente statuto valgono le norme previste dalla legge.