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1.1. Corpo Volontari Garibaldini

2.0. L'ASSOCIAZIONE

2.1. Statuto
2.2. Nascita Tricolore
2.3. Circoli Garibaldi
2.4. Brigate
2.5. Compagnie
2.6. Adesione al C.V.G.
2.7. Foto

3.0. COME CONTATTARCI

3.1. Sedi
3.2. Contatti

4.0. LE NOSTRE INIZIATIVE

4.1. Beneficenza
4.2. Convenzioni
4.3. Sicurezza sul Lavoro
4.4. Ambiente ed Efficienza Energetica

5.0. NEWS
5.1. News
5.2. Newsletters

STATUTO della Associazione denominata "CORPO DEI VOLONTARI GARIBALDINI"

COSTITUZIONE

Art.1) E' costituita nello spirito della Costituzione Repubblicana e nel rispetto del Codice Civile una Associazione senza fini di lucro ed in autonomia da partiti e schieramenti politici, denominata "Corpo dei Volontari Garibaldini", e può istituire proprie sedi secondarie e rappresentanze in tutto il territorio nazionale e fuori da esso.

OGGETTO

Art.2) L'associazione si ispira ai valori garibaldini e risorgimentali. L’associazione persegue esclusivamente finalità di interesse sociale, assumendo iniziative atte a focalizzare l’attenzione dell’opinione pubblica sostenendo, promuovendo e sviluppando iniziative i diversi settori : assistenza sociale e socio-sanitaria, assistenza sanitaria, beneficenza, formazione, tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente, culturale, tutela dei diritti civili, anche svolgendo, direttamente o indirettamente, attività di raccolta fondi e finanziamenti, a sostegno delle proprie finalità istituzionali, rendendo edotta la società civile delle innovazioni e delle opportunità in ogni settore e, se il caso, coordinarne le sinergie necessarie per il raggiungimento dell'obiettivo preposto.

In particolare, l’associazione svolge la propria attività nei seguenti settori:
Tutela dei diritti civili contro le discriminazioni istituzionali
Beneficenza
Ambiente ed efficienza energetica
Tutelare i diritti e gli interessi individuali e collettivi dei consumatori e degli utenti

ASSOCIATI

Art.3) Gli associati si suddividono in:

volontari ordinari che possono arrivare ad essere graduati di raccordo
volontari onorari graduati onorari di area
volontari anziani che possono arrivare a fare parte del Comando Generale
volontari fondatori componenti il Comando Generale
Più in particolare:
Sono volontari ordinari le persone che avendo compiuto la maggiore età vengono ammessi nel Corpo, dietro loro richiesta.
Sono volontari onorari le persone che verranno nominati tali dal Comando Generale, per meriti particolari nel campo del volontariato, della cultura e della scienza nonché nel campo sociale ed economico.
Sono volontari anziani coloro che, trascorsi cinque anni dalla loro iscrizione all'associazione, dietro loro domanda, vengano ammessi a tale categoria dal Comando Generale, anche per meriti acquisiti. Con apposita delibera e relativo grado possono arrivare a fare parte del Comando Generale.
La qualifica di Volontario del Corpo si ottiene solamente tramite domanda da inviare alla Sede Centrale. La domanda si deve considerare accolta, solo quando il richiedente riceve, tramite lettera, il numero di matricola.
La qualifica di Volontario può venire meno per i seguenti motivi:
per dimissioni, da comunicarsi per iscritto alla Sede Centrale;
per delibera di sospensione o esclusione del Comando Generale.
Il volontario dimissionario, sospeso e escluso non ha diritto alcuno nel patrimonio del Corpo.
Sono volontari fondatori i signori Piergiacomo Bernardi, Raoul Mencherini, Giuliano Giuseppe Romani, vita loro natural durante, salvo rinuncia. Ciascun volontario fondatore potrà designare, anche per via testamentaria, persona destinata a subentrare in sua vece nell’esercizio delle prerogative e dei diritti di cui al presente statuto; e così in perpetuo. I Volontari fondatori non possono essere esclusi dall’Associazione.

GESTIONE DEL CORPO

Art.4) L'associazione è gestita da un Comando Generale composto dai volontari fondatori e/o volontari anziani all’uopo nominati. Con appositi Regolamenti il Comando Generale può e deve aggiornare la struttura del Corpo in modo che lo stesso sia messo in grado di potere rispondere sempre in modo efficiente e flessibile alle esigenze richieste. Deve inoltre procedere con apposite ispezioni e prendere i provvedimenti adeguati in caso di segnalazioni di disfunzioni o irregolarità. .

Art.5) Il Comando Generale al proprio interno deve nominare il Comandante Generale con funzioni civili di Presidente quale legale rappresentante della Associazione. La firma legale della Associazione spetta al Comandante Generale che può sempre essere sostituito da un altro componente il Comando Generale in caso di sua assenza e impedimento.

Art.6) Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti il Comando Generale e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti; Il Comando Generale è presieduto dal Comandante Generale, in caso di assenza o impedimento dal membro più anziano. I verbali delle riunioni, trascritti nell'apposito libro sociale a responsabilità del Comandante Generale sono letti seduta stante e sottoscritti da tutti i presenti.

Art.7) Al Comando Generale sono conferiti i più ampi ed illimitati poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della associazione. Il Comando Generale ha pertanto la facoltà di procedere ad acquisti, permute ed alienazioni di beni strumentali della associazione, di stipulare e ed utilizzare aperture di credito e finanziamenti di ogni tipo, di consentire costituzioni, surroghe, postergazioni, cancellazioni e rinunzie e restituzioni di ipoteche, trascrizioni e annotamento di ogni specie. Il Comando Generale delibera altresì nelle azioni giudiziarie, anche in sede di cassazione, su compromessi e transazioni; potrà nominare arbitri amichevoli compositori, legali, consulenti e periti, assegnando ad essi a corrispettivo delle prestazioni compensi ed emolumenti in quei modi e a quelle condizioni che reputerà di fissare. Per il conseguimento degli scopi sociali può nominare uno o più procuratori speciali, anche non volontari, determinandone durata e poteri nonché l'eventuale compenso economico. Le funzioni di coordinamento dei procuratori spetta collegialmente al Comando Generale. I procuratori sono tenuti ad operare con impegno e serietà; in caso contrario il Comando Generale, a suo insindacabile giudizio, può revocare l'incarico affidato.

Art.8) Il volontario segretario ufficiale, se nominato, tiene aggiornata la struttura sociale nei modi stabiliti dal Comando Generale, secondo la normativa vigente, tenendo in perfetta regola i registri; si occupata altresì della corrispondenza in arrivo e in partenza; provvede all'aggiornamento del libro volontari, tiene aggiornato lo schedario.

Art.9) Il volontario tesoriere, se nominato, è responsabile della gestione delle somme di pertinenza dell'associazione da lui riscosse e affidategli; è tenuto a presentare i conti ad ogni richiesta del Comando Generale; egli provvede alla tenuta in regola del libro di cassa e degli altri documenti contabili inerenti a tutto il movimento di cassa; dovrà versare le somme incassate presso un istituto di credito indicato dal Comando Generale. Il tesoriere potrà fare pagamenti solo se autorizzato, anche verbalmente, dal Comando Generale per somme non superiori a 10.000 euro. Per i pagamenti di somme superiori è necessaria la delibera del Comando Generale. Dovrà fare vistare al Comando Generale l'estratto conto mensile dei conti bancari.

Art.10) L’ufficiale economo, se nominato, tiene aggiornato su apposito registro l'inventario di tutto il materiale sociale, ne sorveglia la manutenzione e ne è responsabile. Provvede alle piccole spese, per le quali dispone di un fondo reintegrabile fissato dal Comando Generale.

LIBRI SOCIALI, GESTIONE E BILANCIO DI ESERCIZIO

Art.11) Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Il Comando Generale provvede entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio alla compilazione del bilancio consuntivo e preventivo con il conto profitti e perdite, corredandolo da una relazione.
L'avanzo di gestione, risultante dal bilancio regolarmente approvato, può essere destinato, su deliberazione del Comando Generale:
ad accantonamento, creando un apposito fondo nel bilancio annuale denominato avanzi gestione precedenti;
come contributo corrente per gli esercizi successivi al fine di ridurre i contributi ordinari d'esercizio e/o straordinari, con la stessa denominazione di cui al punto precedente.

Art.12) Il disavanzo di gestione, risultante dal bilancio regolarmente approvato, può essere coperto, su deliberazione Comando Generale:
mediante contributi all'uopo destinati;
mediante l'utilizzo di fondi precedentemente costituiti nell'ordine tassativo che segue:
avanzi gestioni precedenti:
fondo contributi straordinari terzi;
fondo contributi straordinari associati;

Art.13) I libri della associazione sono costituiti:
dal libro verbale del Comando Generale;
dal libro dei volontari, nel quale verranno trascritti tutti i nominativi dei volontari e relative variazioni;
da tutti gli altri libri e registri obbligatoriamente previsti dalla normativa di legge.

PATRIMONIO

Art.14) Il patrimonio della associazione è costituito:
dai contributi volontari e di quelli straordinari deliberati con lo scopo di incrementare il patrimonio;
da eventuali donazioni, lasciti e contribuzioni straordinarie di persone ed enti come fondo contributi straordinari di terzi;
dai risultati derivanti dalla gestione, se non diversamente deliberato dal Comando Generale come avanzo o disavanzo di gestione;
da ogni altra entrata in conto capitale che concorra ad incrementare il patrimonio sociale da indicare come fondo contributi straordinari di terzi o di associati in relazione alla provenienza dell'entrata.

SCIOGLIMENTO

Art.15) Nel caso di cessazione della attività per le cause previste dal codice civile, lo scioglimento è deliberato dal Comando Generale il quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri e gli eventuali compensi. Nel caso di scioglimento, per qualsiasi causa, il patrimonio sarà devoluto in beneficenza ad enti pubblici o privati od associazioni aventi scopo sociale simile alla presente associazione.

NORME FINALI

Art.16) Il presente Statuto può essere modificato con delibera a maggioranza qualificata dei volontari fondatori e dei volontari anziani. Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme previste dalla legge.

 

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